Statuto dell’associazione sportiva dilettantistica Pattinaggio Artistico Trissino

 

TITOLO I

 

Denominazione - Sede - Scopo - Colori sociali.

 

Art. 1 – DENOMINAZIONE

 

  1. E' costituita un' Associazione non riconosciuta ai sensi dell' Artt. 36 e seguenti del Codice Civile con la denominazione "Associazione Sportiva Dilettantistica Pattinaggio Artistico Trissino" per brevità richiamata nel presente Statuto come Associazione.
  2. La rappresentanza legale dell’Associazione spetta al Presidente pro tempore.

 

Art. 2 – OGGETTO E SCOPO

 

  1. L’Associazione non ha fini di lucro ed è apolitica. Essa si propone di promuovere e favorire lo sviluppo in Italia dell’attività sportiva dilettantistica, in particolare dello sport pattinaggio artistico a rotelle e di ogni altra attività ad esso complementare.
  2. L’Associazione dovrà conseguire il riconoscimento a fini sportivi ed avere per finalità lo sviluppo e la diffusione dell’attività sportiva dilettantistica, connessa alla singola disciplina specificatamente individuata nel presente statuto, intesa come mezzo di formazione psico-fisica, sociale e morale dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa, di formazione e addestramento e di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della disciplina tra i giovani, i lavoratori, le famiglie.
  3. L’Associazione potrà estendere il proprio scopo sociale per il miglioramento e raggiungimento degli scopi per mezzo di:
    • organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive
    • gestione degli impianti propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
    • organizzazione di congressi, seminari, mostre, attività ricreative e culturali, ed eventi finalizzati alla promozione dello sport;
    • attivazione di rapporti e sottoscrizioni di convenzioni con Enti Pubblici per la gestione degli impianti sportivi ed annesse aree di pertinenza, collaborando eventualmente con gli stessi per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive;
    • stipulazione compravendite e permute di beni immobili e mobili registrati, mutui, relativamente ai beni sociali.
    • l’utilizzo di comunicazioni digitali verso i propri associati e verso terzi, nella fattispecie tramite facebook, posta elettronica e PEC, WhatsApp.
    • attivazione di rapporti commerciali con aziende per la promozione delle stesse, tramite: 1) cartellonistica sistemata in appositi spazi all’interno delle strutture sportive, 2) apposizione di marchi sull’ abbigliamento societario, 3)pubblicità sulla propria pagina facebook e sul proprio sito.
    • la gestione saltuaria di punti di ristoro-bar in occasione di manifestazioni sportive a carattere societario(saggio di fine anno) o di campionati ufficiali di federazione o di ente di promozione sportiva, l’acquisto e rivendita agli atleti di materiale sportivo e di pezzi di ricambio del materiale sportivo (esempio pezzi di pattini/magliette e altro da allenamento)
  4. L’Associazione accetta e fa propri i principi, le norme e direttive del CONI, nonché degli Statuti e Regolamenti delle Federazioni Nazionali o Enti di Promozione Nazionali a cui dovrà obbligatoriamente o facoltativamente affiliarsi.
  5. In nessun caso i proventi delle attività svolte dall’Associazione saranno divisi tra gli associati, nemmeno in forme indirette.
  6. Ogni provente sarà destinato al perseguimento dei fini istituzionali.
  7. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio.

Art. 3 - SEDE E COLORI SOCIALE

 

  1. L'associazione ha sede in Trissino (VI) ViaDante.
  2. Il colore sociale è il bianco/nero.

TITOLO II

 

Categoria di soci e atleti- iscrizioni - provvedimenti disciplinari.

 

Art 4 - CATEGORIA DI SOCI E ATLETI

 

  1. Sono soci le persone fisiche e giuridiche (per mezzo dei loro rappresentanti legali o di loro delegati), che condividendo le finalità dell’Associazione, si impegnano per realizzarle e versino la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, salvo i casi espressamente esclusi.
  2. L'associazione si compone di soci effettivi divisi in ordinari ed onorari e di atleti.
    1. sono soci ordinari coloro che tesserati per l'associazione, non svolgendo attività agonistica, prestano la loro opera nel settore tecnico-organizzativo; sono soci ordinari coloro che sostengono la società in genere come ad esempio privati, società, genitori e simpatizzanti;
    2. sono atleti coloro che tesserati per l'associazione svolgono attività agonistica e amatoriale a prescindere dall’età in difesa dei colori sociali.
    3. la definizione di socio onorario viene rinviata al successivo art.21.

 

Art. 5 – AMMISSIONE

 

  1. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvare ed osservare lo Statuto ed i regolamenti.
  2. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro sessanta giorni dal suo ricevimento: in mancanza di un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego entro tale termine, la domanda si intende accolta il provvedimento di diniego non deve necessariamente essere motivato.
  3. L’adesione all’Associazione è valida sino alla fine dell’anno sociale in corso al momento dell’ammissione si rinnova in automatico con il pagamento della quota associativa annua
  4. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere; il recesso non dà diritto ad alcun rimborso neppure del contributo associative dell'anno nel corso del quale avviene il recesso stesso.

 

Art. 6 - ANNO SOCIALE -BILANCIO - QUOTE E CONTRIBUTI

 

  1. L'anno sociale e sportivo inizia dal 01 Agosto termina il 31 Luglio di ogni anno.
  2. E’obbligatoria l’ iscrizione annuale al Registro Coni art. 90 legge 27/12/2002.
  3. Entro i successivi centoventi giorni il Consiglio Direttivo deve procedere alla redazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio di previsione per l'esercizio in corso. Entrambi detti bilanci debbono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea degli associati, previa approvazione del Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea stessa.
  4. Il bilancio consuntivo deve rappresentare tutte le entrate e le uscite riscosse e pagate nell’esercizio, secondo le regole della competenza economica temporale;
  5. Il bilancio deve evidenziare, altresì, i componenti ed il risultato della gestione istituzionale e quelli della eventuale gestione commerciale accessoria.
  6. Copia del bilancio consuntivo e preventivo deve essere messa a disposizione di tutti i SOCI.
  7. La quota associativa, da versare subito dopo l’ammissione a socio(nuovo inserimento),differenziata tra socio ordinario e socio atleta, è fissata nella misura minima di € 10,00 per il socio ordinario e di € 5,00 per il socio atleta,modificabili annualmente dal Consiglio Direttivo il quale dovrà relazionare l’assemblea dei soci alla prima convocazione utile successiva. Il mancato pagamento di tale quota nei termini fissati dal Consiglio salvo giustificati motivi da valutarsi dal Consiglio medesimo, comporta la perdita di qualità di socio. La quota associativa cosi come eventuali contributi associativi sono intrasmissibili, anche a causa di morte, e rimangono per tanto acquisiti al patrimonio dell’associazione.

 

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI

 

  1. Gli associati a qualunque categoria appartengono, hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri.
  2. Gli associati che non abbiano rinnovato entro il secondo mese successivo alla data di inizio attività, la quota associativa perdono il diritto di voto.
  3. Sono esclusi rapporti associativi parziali, in base ai quali gli associati spettino solo alcuni dei diritti o alcuni dei doveri che lo Statuto prevede per gli associati. Sono del pari esclusi rapporti associativi temporanei: l'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. A tutti gli associati, maggiori di età e per i minori di età i di loro genitori o chi ne fa le veci a qualunque categoria appartengano, spetta il diritto di voto nelle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione salvo i casi espressamente esclusi. Tutti gli associati hanno il dovere di difendere i colori sociali, di agire sempre ed in ogni occasione con dignità, lealtà e spirito sportivo.

 

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

 

  1. La qualifica di socio si perde per i sotto notati motivi:
    1. In caso di dimissioni (come già menzionato nel precedente art.5);
    2. Per motive disciplinari;
    3. Per decesso;
    4. Per morosità;
    5. Scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 24 del presente statuto.
  2. In presenza di gravi motivi, quali inadempienze degli obblighi posti a carico degli associati dal presente statuto, l'associato può essere escluso dall’associazione con delibera del Consiglio Direttivo recapitata tramite lettera raccomandata o pec.
  3. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'associato non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può chiedere che sulla sua esclusione si pronunci l'assemblea dei soci: in tal caso la delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea.

 

Art. 9 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

  1. I provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci sia ordinari che onorari saranno deliberati dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e saranno comunicati per iscritto all’interessato e consistono in ammonizioni, sospensione ed espulsione con la seguente perdita della qualifica di socio. Dei provvedimenti disciplinari sarà informata l'assemblea dei soci alla prima convocazione successiva ai provvedimento medesimo.

 

 

TITOLO III

 

Assemblea

 

Art. 10 – CONVOCAZIONE

 

  1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
  2. Essa deve essere convocata dal Consiglio Direttivo anche in luogo diverso dalla sede dell'associazione mediante avviso che può essere esposto indifferentemente presso la sede, oppure segnalato tramite il sito internet e la pagina facebook, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Detto avviso deve essere adeguatamente pubblicizzato e deve rimanere esposto almeno per dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio Direttivo deve inoltre inviarne comunicazione a tutti gli associati con lettera od altri mezzi parimenti idonei (compresa la consegna diretta o la mail).
  3. Il Consiglio Direttivo deve convocare l'assemblea, entro trenta giorni da che ne è stata fatta richiesta, quando ne è fatta domanda da almeno i 2/5 dei soci e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

 

Art. 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA

 

  1. L'assemblea ordinaria è composto da tutti gli aderenti all'associazione. A ciascun aderente maggioredietàeincasodiminoridietàidilorogenitoriochinefaleveci,spettaunvotoqualunque sia il valore della quota o del contributo associativo. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e l'approvazione del bilancio di previsione.
  2. Spetta inoltre l'assemblea degli associati.
    • Nominare il Consiglio Direttivo e gli altri organi dell'associazione;
    • Approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione con esclusione di regolamenti che disciplinano l’attività sportiva;
    • Deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione sottoposti alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

 

  1. L’assemblea straordinaria viene convocata:
    1. tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario
    2. per deliberare lo scioglimento, la proroga e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
  2. Per le delibere sulle modifiche da apportare allo Statuto dell’associazione è indispensabile la convocazione dell’Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto a voto, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea straordinaria sarà validamente costituita con la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Art. 13 - DIRITTO DI INTERVENTO DELL'ASSEMBLEA

 

  1. Hanno diritto di intervenire alle assemblee ordinarie o straordinarie tutti i soci che non siano sospesi per motivi disciplinari.
  2. Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta, da conferirsi per ogni singola assemblea. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di due soci.
  3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento dell'assemblea, e la regolarità delle deleghe.

 

Art. 14 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

 

  1. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita se è presente la metà più uno dei soci; tuttavia trascorsi trenta minuti dall'ora di convocazione l'assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.
  2. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.
  3. Le votazioni avverranno per alzata di mano, salvo che per le nomine delle cariche sociali che avverranno per schede segrete. Le deliberazioni dell'assemblea e dei bilanci annuali devono rimanere depositati presso la sede dell'associazione a disposizioni di tutti gli associati. Di tali deposito viene data notizia agli associati nelle assemblee con appositi affissi presso la sede dell'associazione. Copia delle deliberazioni e dei bilanci dovrà essere consegnata agli associati che ne facciano espressa richiesta.
  4. Nelle assemblee con funzioni elettive, in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
  5. Alla votazione partecipano tutti i soci in regola con le obbligazioni sociali. Deve essere garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo, come previsto dall’art. 2538cc.
  6.  

Art. 15 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

 

  1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente nella persona di un componente del Consiglio Direttivo incarica.
  2. Il segretario del Consiglio Direttivo svolgerà le funzioni di segretario dell'assemblea e redigerà di ogni assemblea un verbale che sarà firmato oltre che dal segretario stesso anche dal Presidente dell'assemblea; in caso di sua assenza o impedimento sarà compito dell'assemblea nominare il segretario sostitutivo.

 

 

TITOLO IV

 

Consiglio Direttivo

 

Art. 16 - COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

  1. L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di tredici componenti, eletti dall'assemblea dei soci.
  2. Possono essere nominati nel Consiglio Direttivo tutti i soci maggiorenni tesserati per l'associazione.
  3. Il Consiglio dura in carica quattro anni e può essere riconfermato in tutto o in parte. Se nel corso dell’esercizio sociale vengono a mancare uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo può rimanere in carica con un numero non inferiore a cinque consiglieri. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda a ristabilire la maggioranza. I consiglieri nominati dall'assemblea, in sostituzione di quelli mancanti, scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
  4. I consigliere dimissionario rimane in carica ed è responsabile finanziariamente per i propri atti sino alla sua sostituzione disposta a norma del comma precedente.

 

Art. 17 - CONVOCAZIONE E DELIBERE

 

  1. Consiglio Direttivo si riunirà presso si riunirà almeno quattro volte all’anno presso la sede dell'associazione o altrove ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne venga fatta esplicita richiesta da almeno la metà dei consiglieri. L’avviso di convocazione non necessita di forme particolari e potrà essere dato anche telefonicamente: spetta al segretario diramare l’avviso di convocazione nelle forme e con i mezzi che riterrà più opportuni a seconda dei casi.
  2. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza effettiva dalla maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e le sue deliberazioni sono constatate da un processo verbale da redigersi dal segretario e da sottoscriversi oltre che dal segretario stesso dal Presidente o dal Vice Presidente.
  3. In caso di parità di voti la delibera si deve considerare respinta.

 

Art. 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

  1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione senza alcuna limitazione.
  2. Al Consiglio Direttivo compete specificatamente:
    1. Fare all'assemblea annuale la relazione sull'attività svolta ed esporre, per la discussione, il programma per l'anno successivo;
    2. Sottoporre all'assemblea annuale per l'approvazione, il bilancio consuntivo, nonché il bilancio preventivo per l'anno successivo;
    3. Elegge il Presidente del Consiglio Direttivo stesso;
    4. Vagliare le richieste di ammissione o socio ed eventualmente respingere la domanda per carenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto;
    5. Stilare il programma tecnico e sportivo;
    6. Richiedere ed affidare agli associati o terze persone anche non associate compiti di ordinetecnico-organizzativo;
    7. Nominare ed istituire eventuali commissioni con incarichi speciali;
    8. Nominare i propri rappresentanti nell'ambito provinciale, regionale o nazionale;
    9. Adottare i provvedimenti disciplinari sia nei confronti dei soci ordinari ed onorari, sia nei confronti degli atleti;
    10. Convocare assemble ordinarie e straordinarie;
    11. Decidere su tutte le questioni che interessano all'associazione;
    12. Promuovere e dare direttive di ogni genere;
    13. Compilare regolamenti ad uso interno;
    14. Il Consiglio Direttivo potrà delegare uno o più consiglieri o terzi ad agire in nome e per conto dell’Associazione, anche disgiuntamente, nei rapporti con la F.I.S.R. e/o con i terzi, nei limiti della delega conferita.

 

Art. 19 - COMPITI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

  1. Il Consiglio Direttivo affida nel suo seno le cariche del Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere:

PRESIDENTE: il Presidente dirige l'associazione, presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo. E' il legale rappresentante dell'associazione: ad esso infatti spetta la legale rappresentanza e la firma sociale nei rapporti con i terzi ed in giudizio ed è responsabile del patrimonio sociale. Il potere del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e demandato al Vice Presidente. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto, ha facoltà di promuoverne la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idoneerelazioni.

VICEPRESIDENTE: Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento nell'espletamento di tutte le sue funzioni.

CONSIGLIERE; partecipano alla gestione dell'associazione e su incarico del Consiglio stesso possono curare determinati affari.

SEGRETARIO: redige i verbali, tiene l’elenco dei soci, tiene l’archivio degli atti e dei documenti, trasmette gli inviti, disbriga la corrispondenza, provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo su invito del Presidente o di almeno la metà dei consiglieri in carica e mantiene i rapporti con le Federazioni Nazionali e quanto altro necessario per il buon funzionamento dell'associazione e delle sue commissioni.

TESORIERE: tiene la cassa per le spese correnti, provvede all'esazione degli introiti nonché alle spese.

  1. Nessuna carica è retribuita. E’ fatto divieto per gli amministratoti di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima FSN o DSA se riconosciuto dal CONI ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

 

 

TITOLO V

 

Revisori dei conti

Art. 20 - NOMINA E COMPITI DEI REVISORI DEI CONTI

 

  1. L'assemblea elegge, con le stesse modalità dei componenti del Consiglio Direttivo, un revisori dei conti. Essi esercitano la vigilanza sull'amministrazione finanziaria dell'associazione e dovranno esaminare ed approvare i bilanci annuali. Dovranno comunicare tempestivamente per i necessari provvedimenti, al Consiglio Direttivo le eventuali irregolarità amministrative. Il controllo contabile dovrà essere effettuato almeno ogni dodici mesi in occasione della compilazione dei bilanci annuali. Su richiesta del Presidente possono partecipare solo a fine consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo.

 

TITOLO VI

 

Presidente onorario e soci onorari

 

Art. 21 – NOMINA

 

  1. L'assemblea potrà attribuire la qualifica di "SOCIO ONORARIO" a chi si sia particolarmente distinto nell'opera di diffusione del pattinaggio artistico soprattutto tra i giovani, ed a chi abbia contribuito concretamente con la propria opera allo sviluppo dell'associazione sportiva dilettantistica "Pattinaggio Artistico Trissino".
  2. L'assemblea, inoltre, potrà attribuire la qualifica di "PRESIDENTE ONORARIO" a chi si sia particolarmente distinto nelle attività di cui sopra.

 

Art. 22 - DIRITTI E COMPITI

 

  1. Il socio onorario ha tutti i diritti e i doveri spettanti al socio ordinario escluso il pagamento della quota associativa; il Presidente onorario, ha diritto di partecipare ai Consigli Direttivi con solo potere consultivo e senza diritto di voto.

 

 

TITOTO VII

 

Patrimonio - Scioglimento

 

Art. 23 - PATRIMONIO ED ENTRATE

 

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni, contributi o erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dai premi e trofei vinti, dagli avanzi netti digestione.
  2. Per l’adempimento dei sui compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
    1. dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
    2. dei contributi di altri enti pubblici o privati;
    3. dei contributi di persone fisiche o giuridiche ( sia pubbliche che private)
    4. dei contributi versati dai partecipanti alle iniziative sportive, culturali, sociali e scientifiche organizzate dall’Associazione;
    5. dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
    6. da ogni altro introito realizzato nello svolgimento della sua attività.
  3. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
  4. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
  5. La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è rivalutabile.
  6. E’ assolutamente vietato distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge.

 

 

Art. 24 – SCIOGLIMENTO

 

  1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto. L’approvazione dello scioglimento, inoltre, sia in prima che in seconda convocazione, deve essere avvallato da almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
  2. La convocazione dell’assemblea generale straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell’associazione, può essere richiesta da almeno 3/4 dei soci aventi diritto al voto, con esclusione delle deleghe.
  3. In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto unicamente a fini sportivi.

 

 

TITOLO VIII

 

Disposizione finale

 

Art. 25 -RINVIO

 

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto sono applicabili, in quanto richiamati, i principi indicati negli Statuti e regolamenti del CONI e degli enti di promozione sportiva e/o federali delle attività sportive per quanto compatibili, nonché le norme del codice civile e leggi complementari vigenti.

Il presente viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.